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1. Introduzione

Il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo alla informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito il “Regolamento SFDR” o “SFDR”) entrato in vigore il 10 marzo 2021 richiede che i partecipanti ai mercati finanziari, fra cui le società di gestione del risparmio, adempiano a specifici obblighi di trasparenza sui rischi di sostenibilità connessi alle attività di gestione e degli investimenti. Il Regolamento SFDR è stato integrato dal Regolamento (UE) 2019/1288 che contiene le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare, tra l’altro, il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web[1].

Gli obblighi di trasparenza cui sono tenuti i partecipanti ai mercati variano anche a seconda della tipologia di prodotto finanziario e, fra questi, il Regolamento SFDR pone particolare attenzione a quei prodotti finanziari che promuovono tra le altre caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche (articolo 8 SFDR) o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili (articolo 9 SFDR), con un diverso impatto sul processo di investimento.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 punto 17) del Regolamento SFDR per “investimento sostenibile” si intende un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

2.Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità (ex art. 3 SFDR)

Al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza previsti dal citato Regolamento SFDR, i partecipanti ai mercati devono integrare innanzitutto i propri processi decisionali con policy volte a valutare e misurare in maniera continuativa i rischi di sostenibilità connessi agli investimenti.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 punto 22) del Regolamento SFDR per “rischio di sostenibilità” si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.

Italia Independent Investor Partner SGR S.p.A. (la “SGR”) è consapevole che la gestione dei rischi e delle opportunità legati alle tematiche Ambientali, Sociali e di Governance (ESG – Environmental, Social, Governance) e l’integrazione dei relativi fattori nel processo di investimento e di gestione del rischio consentono di favorire ed accrescere la creazione di valore nel medio-lungo periodo.

Per «rischio di sostenibilità» si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.

La SGR riconosce che attraverso l’adozione e l’attuazione di processi e di strategie di investimento volti alla prevenzione ed individuazione dei c.d. rischi ESG (Enviromental, Social e Governance) sia possibile promuovere e sostenere una crescita economica stabile e con solide basi, producendo un impatto positivo sul percorso di sviluppo sostenibile del sistema Paese.

La SGR adotta una “Politica di investimento Sostenibile” (nel prosieguo, la “Politica ESG”) al fine di incorporare nei processi di strutturazione, pianificazione e gestione dei propri fondi di investimento anche considerazioni di carattere extra-finanziario, tese a generare un valore aggiunto sociale e ambientale, attraverso l’integrazione di standard di sostenibilità e responsabilità sociale nella valutazione e selezione delle opportunità di investimento.

La SGR ha integrato i principi ambientali, sociali e di governance nel processo decisionale di investimento con l’obiettivo di valutarne i potenziali effetti negativi sul rendimento dei fondi gestiti, monitorando il ciclo di vita degli investimenti. Al contempo, la SGR si pone come obbiettivo quello di individuare opportunità di investimento in imprese che, pur se già rispettose di determinati standard ESG minimi al momento dell’investimento, evidenziano un potenziale di miglioramento in termini di impatto sociale, ambientale e di governance che possa essere favorito dall’investimento dei propri fondi e possa portare a ritorni positivi per gli investitori, in termini economici, e per l’intera collettività, in termini di valore aggiunto sociale, ambientale e di governance.

Nella fase di valutazione e selezione delle opportunità di investimento, la SGR valuta il profilo di rischio ESG della società target, le specifiche criticità ESG, l’attitudine della società target nel presidiare i temi ESG (analizzando le politiche ESG già eventualmente adottate), nonché le capacità della stessa di affrontare le criticità individuate.

Le due diligence ESG sono svolte dal team di gestione della SGR adottando un sistema di valutazione proprietario, con il supporto di professionisti esterni esperti del settore ove opportuno, e le risultanze emerse vengono documentate nella sezione “Valutazione ESG” della documentazione relativa al processo decisionale di investimento.

Una volta completata l’acquisizione della società target, la SGR verifica la possibilità di agevolare, attraverso gli strumenti societari eventualmente a disposizione, il raggiungimento degli obbiettivi di sostenibilità individuati.

Prodotti ESG

La SGR attuamente non gestisce FIA ex articolo 8 e/o ex articolo 9 SFDR.

  1. Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

Dichiarazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, punto 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) nonché di quanto previsto dall’articolo 12 del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 (RTS)

La SGR condivide il principio generale secondo il quale le scelte di investimento effettuate sui fondi da essa gestiti possono avere degli impatti e produrre effetti negativi sui fattori di sostenibilità E, S, G[2]. Allo stato attuale, in ragione delle dimensioni, della natura delle attività e della tipologia complessiva dei prodotti finanziari gestiti, della fase di vita in cui essi si trovano, degli ambiti in cui essi investono e delle caratteristiche sociali che essi intendono promuovere, la SGR ancora non intende riportare gli effetti negativi sulla sostenibilità.

La SGR si riserva di rivalutare in futuro la propria posizione in merito anche in considerazione dell’avvio di attività gestorie con riferimento a fondi ex articolo 8 SFDR. In tal caso, sarà cura della SGR provvedere ad effettuare il necessario aggiornamento della presente dichiarazione, adottando lo schema richiesto dalle previsioni di cui al SFDR integrato dagli RTS.

Seppur non intenda riportare, sin da subito, sugli effetti negativi per la sostenibilità, la SGR imposterà sin dall’avvio del primo prodotto ex articolo 8 SFDR un accurato processo di selezione degli investimenti, inclusivo di: (i) una attività di screening, (ii) apposite due diligence ESG e (iii) il monitoraggio delle società target finalizzato, tra l’altro, alla raccolta delle informazioni necessarie, a tendere, alla predisposizione della Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità secondo lo schema di cui all’Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 (RTS) che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

[1] Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche. Detto Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2023.

[2] Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 n. 24) del SFDR per «fattori di sostenibilità» si intendono: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.